Costituzione
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata: "Associazione di Categoria Professionale Intelligenza Artificiale".
Associazione di Categoria Professionale Intelligenza Artificiale — ente associativo non riconosciuto ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata: "Associazione di Categoria Professionale Intelligenza Artificiale".
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modica.
Possono essere istituite sedi operative, territoriali, digitali, delegazioni o recapiti in Italia e all'estero con decisione del Presidente.
L'Associazione rappresenta, tutela e promuove interessi professionali, culturali, organizzativi e collettivi dei soggetti che operano nel settore dell'intelligenza artificiale o che implementano strumenti di intelligenza artificiale all'interno delle proprie attività lavorative, professionali, imprenditoriali o organizzative.
L'Associazione promuove:
L'Associazione opera quale associazione professionale e di categoria per la valorizzazione, rappresentanza e tutela degli interessi comuni degli associati.
Ai Soci Fondatori spettano:
I Soci Fondatori nominano quale primo Presidente dell'Associazione il sig. Giovanni Baglieri.
I contributi associativi annuali sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
I contributi associativi:
L'Associazione è un ente associativo non riconosciuto, senza scopo di lucro, disciplinato dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.
L'Associazione promuove, rappresenta e tutela interessi professionali, culturali e organizzativi dei soggetti che utilizzano o implementano strumenti di intelligenza artificiale nelle proprie attività.
Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può organizzare:
Le attività associative sono svolte prevalentemente a favore degli associati.
L'Associazione potrà svolgere attività secondarie, strumentali o accessorie consentite dalla legge.
Le eventuali attività commerciali o prestazioni specifiche saranno svolte separatamente rispetto ai contributi associativi e documentate fiscalmente secondo la normativa vigente.
Possono aderire all'Associazione soggetti che condividano le finalità associative e intendano partecipare alla vita associativa.
L'Associazione può prevedere diverse categorie associative determinate in funzione organizzativa e contributiva.
L'ammissione degli associati è deliberata dal Presidente.
Gli associati hanno diritto di:
Gli associati devono:
I contributi associativi annuali sono deliberati dal Presidente sentiti i Soci Fondatori.
I contributi associativi:
L'Assemblea approva il rendiconto annuale, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo svolge funzioni consultive, organizzative e di supporto.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti o associazioni con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.